RAC Plus Sardegna: cosa significa «altra certificazione di non autosufficienza»
Le Linee di indirizzo di "Ritornare a Casa Plus" per il 2026-2027 chiedono, tra i requisiti di accesso, l'indennità di accompagnamento «oppure altra certificazione di non autosufficienza prevista dall'Allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013», oppure gli accertamenti introdotti dai decreti legislativi 29 e 62 del 2024. La formula apre a più possibilità, ma non dice quali documenti valgano davvero. Ho provato a ricostruirlo leggendo le fonti, e il risultato è meno ampio di quanto la frase lasci pensare.
1.Cosa chiedono davvero le Linee 2026-2027
Quando leggo le Linee di indirizzo di un programma regionale, cerco per prima cosa i requisiti di ingresso: sono la parte che decide se una domanda è ammissibile o no. Nelle Linee 2026-2027 di "Ritornare a Casa Plus" quel punto è scritto in forma alternativa. Per i livelli ordinari serve il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, oppure «altra certificazione di non autosufficienza prevista dall'Allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013», oppure l'accertamento della non autosufficienza previsto dal D.Lgs. 29/2024 per gli ultrasettantenni, oppure quello previsto dal D.Lgs. 62/2024 per le persone con disabilità.
Chi legge, comprensibilmente, si ferma sulla seconda ipotesi. "Altra certificazione di non autosufficienza" suona come un documento che si può chiedere: al medico di famiglia, allo specialista che segue la persona, al servizio che la conosce. Nella pratica quotidiana mi sono trovato più volte davanti a questa lettura, e capisco perché nasca: la frase, presa da sola, non spiega da chi quella certificazione dovrebbe essere rilasciata.
Il testo regionale non lo chiarisce. Per capirlo bisogna andare a leggere l'Allegato 3, e lì il quadro cambia.
2.In Italia non esiste un unico accertamento della non autosufficienza
In Italia non esiste un accertamento unico della non autosufficienza, valido con gli stessi criteri per tutte le prestazioni sanitarie, sociali, previdenziali e fiscali. Convivono strumenti diversi, nati in momenti diversi e per finalità diverse:
- accertamenti medico-legali, dai quali derivano status e prestazioni nazionali, come l'indennità di accompagnamento;
- classificazioni amministrative, come l'Allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013, che serve ai fini ISEE;
- valutazioni multidimensionali sociosanitarie, che servono a costruire un progetto assistenziale e a stabilire l'accesso ai servizi del territorio;
- criteri specifici dei singoli programmi, applicati dall'amministrazione che eroga il beneficio.
Da qui discende una conseguenza che nella pratica genera molti equivoci: la stessa persona può avere il 100% di invalidità civile e non avere l'indennità di accompagnamento; può essere riconosciuta persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 e non rientrare nella colonna "non autosufficienza" dell'Allegato 3; può avere un bisogno assistenziale evidente, documentato da scale funzionali, e non possedere ancora il titolo amministrativo che un determinato programma richiede.
Sono piani distinti. Uno accerta uno stato, uno misura un bisogno, uno decide l'ammissione a una misura. Tenerli separati è la premessa per leggere correttamente qualsiasi requisito di accesso.
3.La prima via: l'indennità di accompagnamento
È la via più consolidata e la più semplice da documentare, perché produce un verbale che ogni amministrazione riconosce senza margini interpretativi.
L'indennità di accompagnamento agli invalidi civili è stata istituita dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18. Richiede la totale e permanente inabilità per minorazioni fisiche o psichiche e, in aggiunta, una tra due condizioni: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di assistenza continua. Le due condizioni sono alternative: non serve che ricorrano entrambe.
Secondo la scheda INPS aggiornata al 20 luglio 2026, la prestazione prescinde dal reddito, non è subordinata a contribuzione, spetta per dodici mensilità e nel 2026 ammonta a 551,53 euro mensili. È sospesa in caso di ricovero totalmente a carico dello Stato per oltre 29 giorni.
Il verbale prova che ricorrono i requisiti medico-legali nazionali per l'indennità. Non descrive però il bisogno assistenziale domiciliare, non quantifica le ore di aiuto necessarie, non dice nulla sulla sostenibilità del carico familiare né sull'idoneità dell'abitazione. Quegli elementi restano affidati alla valutazione multidimensionale successiva e al progetto assistenziale.
4.L'Allegato 3: che cos'è?
Qui sta il punto che le Linee non esplicitano.
Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 disciplina l'ISEE. Il suo Allegato 3 classifica alcune condizioni già formalmente riconosciute in tre fasce: disabilità media, disabilità grave, non autosufficienza.
L'Allegato non istituisce una visita nuova e non attribuisce a nessun professionista sanitario il potere di redigere una generica "certificazione ai sensi dell'Allegato 3". Funziona come una tabella di corrispondenza: prende provvedimenti emessi in base a normative diverse e li colloca in una delle tre categorie ISEE. Il documento rilevante, quindi, esiste già prima ed è stato emesso da un'altra autorità.
Letta così, l'espressione delle Linee assume un significato più circoscritto: «altra certificazione di non autosufficienza prevista dall'Allegato 3» va intesa come un diverso provvedimento formale che, secondo la colonna "non autosufficienza" di quella tabella, è equivalente ai fini della classificazione richiesta. Non come un certificato clinico che descriva la dipendenza nelle attività quotidiane, per quanto accurato e veritiero sia.
5.Cosa contiene la colonna «non autosufficienza», e cosa no
La colonna comprende, in sintesi:
| Categoria della persona | Titolo che vale come "non autosufficienza" |
|---|---|
| Invalidi civili tra 18 e 65 anni | Diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/1988, art. 1, c. 2, lett. b) |
| Minori invalidi civili | Diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/1988, art. 1) |
| Invalidi civili ultrasessantacinquenni | Diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/1988, art. 1, c. 2, lett. b) |
| Ciechi civili | Cecità assoluta |
| Inabili riconosciuti dall'INPS | Assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/1984, art. 5) |
| Invalidi sul lavoro tutelati dall'INAIL | Assegno per l'assistenza personale continuativa (D.P.R. 1124/1965, art. 66), oppure le menomazioni dell'integrità psicofisica indicate dalla L. 296/2006, art. 1, c. 782, punto 4 |
| Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra | Diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al D.P.R. 834/1981) |
Le tre fasce dell'Allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013
Invalidità al 100% e L. 104 grave non sono nella colonna «non autosufficienza»
È la colonna 3, quella evidenziata, a essere richiamata dalle Linee di «Ritornare a Casa Plus».
Va detto con altrettanta chiarezza cosa la colonna non contiene:
- l'invalidità civile al 100% senza accompagnamento sta nella fascia "disabilità grave", non in quella della non autosufficienza;
- il riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 sta anch'esso nella "disabilità grave";
- l'indennità di frequenza dei minori sta nella "disabilità media";
- per alcune categorie la colonna "non autosufficienza" non prevede alcuna voce: è il caso dei sordi civili e delle posizioni della gestione ex INPDAP.
Ne deriva un dato che ridimensiona molto l'apertura apparente della formula regionale: per la generalità degli invalidi civili, il titolo che porta nella colonna "non autosufficienza" è proprio il diritto all'indennità di accompagnamento. L'alternativa diventa concretamente distinta soprattutto per chi ha un riconoscimento di cecità assoluta, oppure un provvedimento equiparato in ambito INPS, INAIL, di guerra o di servizio.
Un certificato del medico di famiglia, una relazione specialistica, una diagnosi di demenza, un punteggio ADL, IADL o Barthel, un verbale di invalidità al 100% privo di accompagnamento: sono documenti che possono avere grande rilievo clinico e sostenere la valutazione del bisogno, ma non sono, di per sé, "certificazioni dell'Allegato 3".
Se stai preparando una domanda e non sai quale documento hai in mano
La differenza tra un verbale di invalidità al 100% e un verbale che riconosce l'indennità di accompagnamento non si legge sempre a colpo d'occhio, e non tutti i verbali riportano la stessa terminologia. Nella consulenza iniziale leggo i documenti già in possesso della famiglia, verifico quale titolo risulta effettivamente riconosciuto e quali altre prestazioni siano eventualmente da valutare. Quando il titolo manca, seguo il percorso completo fino alla domanda all'INPS.
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6.Le riforme del 2024: perché non sono ancora una via praticabile
Restano le altre due alternative richiamate dalle Linee. Entrambe rinviano a riforme in corso di attuazione, e questo cambia molto il loro peso pratico nell'annualità 2026-2027.
Il D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29 costruisce un sistema coordinato per le persone anziane, imperniato su una valutazione multidimensionale unificata che dovrebbe considerare insieme le dimensioni clinica, funzionale, cognitiva, psicologica, sociale e ambientale, e sfociare in un piano assistenziale individualizzato. È un modello diverso da quello dell'accompagnamento: non decide se ricorrono determinate condizioni medico-legali per una prestazione economica, ma stabilisce natura e intensità dei bisogni per organizzare una risposta.
Il calendario, però, è stato più volte spostato. Allo stato attuale la sperimentazione è prevista dal 1° gennaio 2027, in una provincia per ciascuna regione, con applicazione generale su tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 2028. Al 29 luglio 2026 non esiste quindi una procedura ordinaria che consenta a un cittadino di chiedere e ottenere uno "specifico accertamento ai sensi del D.Lgs. 29/2024".
Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 riforma la definizione e l'accertamento della disabilità secondo un approccio bio-psico-sociale coerente con la Convenzione ONU. Introduce una valutazione di base, affidata all'INPS, che unifica procedimenti prima separati e accerta in un unico percorso la condizione di disabilità, l'invalidità civile, le prestazioni economiche quando ne ricorrono i requisiti, il bisogno di sostegno e la sua intensità.
È in fase sperimentale e procede per territori: nove province dal 1° gennaio 2025, altre undici dal 30 settembre 2025, altre quaranta dal 1° marzo 2026, per un totale di sessanta, con estensione nazionale prevista dal 1° gennaio 2027. In Sardegna Sassari partecipa dalla prima fase e Cagliari dalla terza.
C'è però una norma transitoria che incide direttamente su entrambe, e che va conosciuta. L'articolo 28, comma 7, del D.Lgs. 29/2024, come modificato dall'articolo 4, comma 4-quater, della legge 20 aprile 2026, n. 50, stabilisce che fino al 31 dicembre 2027 continuano ad applicarsi le norme e le procedure vigenti per l'accesso alle prestazioni previste dalla legge 104/1992, dalla legge 118/1971 e dalla legge 18/1980, anche nei territori interessati dalla fase sperimentale del D.Lgs. 62/2024. In coerenza con questo, l'INPS ha comunicato che dal 1° giugno 2026 gli ultrasettantenni con patologie croniche e progressiva riduzione delle funzioni seguono il procedimento previgente di accertamento dell'invalidità civile anche se risiedono in una provincia sperimentale.
Detto in modo diretto: nell'arco temporale coperto dalle Linee 2026-2027, le due vie che sembrano più nuove sono anche quelle meno disponibili come titolo autonomo.
7.Cosa resta praticabile nell'annualità 2026-2027
Mettendo insieme i quattro riferimenti, il quadro che si ricava è questo.
| Via richiamata dalle Linee | Cosa accerta | Disponibilità nel 2026-2027 |
|---|---|---|
| Indennità di accompagnamento | Inabilità totale e permanente più impossibilità di deambulare o incapacità di compiere gli atti quotidiani | Operativa in tutta Italia |
| Altro titolo della colonna "non autosufficienza" dell'Allegato 3 | Appartenenza alla categoria ISEE sulla base di un provvedimento formale già emesso | Operativa, ma limitata a titoli tipizzati |
| Accertamento D.Lgs. 29/2024 | Valutazione multidimensionale unificata dei bisogni della persona anziana | Sperimentazione dal 1° gennaio 2027, applicazione generale dal 1° gennaio 2028 |
| Accertamento D.Lgs. 62/2024 | Valutazione di base della disabilità e del bisogno di sostegno | Sperimentale in sessanta territori, con il regime previgente prorogato al 31 dicembre 2027 |
Le prove documentali oggi più lineari restano quindi due: il verbale che riconosce l'indennità di accompagnamento, e uno degli altri provvedimenti espressamente collocati nella colonna "non autosufficienza" dell'Allegato 3.
Va aggiunta una precisazione che riguarda il ruolo dell'Unità di Valutazione Territoriale. L'UVT verifica le condizioni, valuta il bisogno assistenziale e individua il livello: è una funzione essenziale, e per il programma è quella che determina l'intensità del supporto. Non è però la sede in cui nasce il titolo di ingresso. Il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, i provvedimenti elencati nell'Allegato 3, gli accertamenti previsti dalle due riforme provengono da autorità diverse, ciascuna competente per il proprio ambito. Una valutazione territoriale approfondita non sostituisce automaticamente quel titolo, salvo che la Regione lo preveda espressamente.
Resta ferma la possibilità, prevista dalle Linee, di presentare la domanda con riserva di integrazione quando il verbale non è ancora materialmente disponibile: una tutela utile, che però non equivale a considerare il requisito già soddisfatto, perché il provvedimento andrà comunque prodotto.
8.Cosa deve ancora essere chiarito
Alcuni punti, allo stato, possono essere sciolti solo dall'amministrazione regionale o dal servizio competente per territorio: quali siano nominativamente le "altre certificazioni" dell'Allegato 3 ritenute idonee; quale esito del certificato rilasciato ai sensi del D.Lgs. 62/2024 venga considerato sufficiente; da quando produca effetti il richiamo al D.Lgs. 29/2024; entro quali termini i documenti possano essere integrati dopo la presentazione. Non sono questioni teoriche, perché incidono sull'ammissibilità delle domande.
Nel frattempo, la lettura che mi sento di sostenere è quella intermedia. Non è esatto dire che serva sempre e comunque l'indennità di accompagnamento, perché le Linee ammettono titoli alternativi. Non è esatto neppure il contrario, cioè che basti una qualunque certificazione di non autosufficienza: l'Allegato 3 rinvia a provvedimenti formali tipizzati, e per la maggior parte degli invalidi civili quel provvedimento coincide proprio con l'accompagnamento.
Dalla verifica dei requisiti alla domanda
Su "Ritornare a Casa Plus" ho pubblicato una guida con requisiti, livelli e procedura, e una dedicata alla documentazione clinica richiesta per ciascun livello. Se stai valutando una domanda, quelle pagine spiegano il percorso operativo; questo articolo serve a capire prima quale documento hai davvero in mano.
9.Nota metodologica e fonti
Ho lavorato sui testi normativi vigenti e sulla documentazione istituzionale di INPS, Presidenza del Consiglio e Regione Sardegna, verificando lo stato di attuazione delle riforme alla data di pubblicazione. Nella predisposizione di questo testo mi sono avvalso di strumenti di intelligenza artificiale; la scelta delle fonti, i controlli di coerenza e l'interpretazione sono miei e restano sotto la mia responsabilità.
Le riforme richiamate sono in corso di attuazione e i termini sono stati più volte modificati: le indicazioni sulle date valgono alla data di aggiornamento riportata in testa alla pagina.
Normativa
- Legge 11 febbraio 1980, n. 18
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e relativo Allegato 3
- Legge 23 marzo 2023, n. 33
- D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29, in particolare artt. 27 e 28
- D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62
- Legge 27 febbraio 2026, n. 26 e legge 20 aprile 2026, n. 50
Fonti istituzionali
- INPS, scheda "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili", aggiornamento 20 luglio 2026
- INPS, Circolare n. 42 del 17 febbraio 2025
- INPS, Messaggio n. 4465 del 27 dicembre 2024
- INPS, "Disabilità e persone over 70: novità dal 1° giugno", 27 maggio 2026
- INPS, dossier "Riforma della disabilità"
- Regione Autonoma della Sardegna, Delib.G.R. n. 1/28 del 14 gennaio 2026, Linee di indirizzo integrate 2026-2027
- Istituto Superiore di Sanità, linea guida sulla valutazione multidimensionale della persona anziana
Consulenza professionale privata e indipendente. Questo sito non è un servizio della Regione Sardegna né del Comune di residenza. Le informazioni riportate servono a orientare il cittadino: la valutazione clinica spetta allo specialista e la collocazione nel livello all'UVT. Il servizio sociale professionale del Comune resta titolare del progetto assistenziale.
Dott. Salvatore Picconi · P.IVA 03480060924 · Albo Assistenti Sociali Sardegna n. 1454